MEGLIO PENSARCI PRIMA – LA FATTURA ELETTRONICA
L’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 definisce “elettronica” la fattura che, nel rispetto degli elementi obbligatori stabiliti dal medesimo art. 21 sotto il profilo del contenuto, è stata emessa e ricevuta in formato elettronico.
L’elemento determinante per distinguere la fattura elettronica da quella cartacea, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, è la circostanza che essa risulta in formato elettronico all’atto della sua trasmissione o messa a disposizione da parte dell’emittente e all’atto della ricezione da parte del destinatario.
Obbligo di fatturazione elettronica
Attualmente, per la generalità delle operazioni, l’emissione della fattura in formato elettronico rappresenta una facoltà e l’obbligo di fatturazione elettronica è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà gradualmente esteso:
- dall’1 luglio 2018 alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici;
- dall’1 settembre 2018, alle operazioni ex art. 38-quater del DPR 633/72 effettuate nei confronti di viaggiatori extra-UE;
- dall’1 gennaio 2019, alla generalità delle operazioni soggette a fatturazione effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto IVA o un privato;
Requisiti della fattura elettronica
Formato della fattura
Le fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione (DM 3.4.2013 n.55) e quelle che verranno emesse in ambito B2B e B2C in attuazione degli obblighi sopra esposti richiedono il formato XML.
Momento di emissione
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura elettronica si considererà emessa quando il soggetto emittente:
a) la trasmette per via elettronica al cessionario o committente (ad esempio mediante un sistema di trasmissione EDI, posta elettronica o posta elettronica certificata);
b) la mette a disposizione del cessionario o committente su un supporto informatico (ad esempio tramite accesso ad un sito internet o un server ove la stessa è reperibile, nonché tramite e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento che permetta di effettuare il download).
In base alla norma, dunque, la data di emissione della fattura elettronica coincide con la data di trasmissione o messa a disposizione al destinatario.
Ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
A tal fine, è sufficiente che il destinatario accetti il mezzo di trasmissione utilizzato dal soggetto emittente, senza che sia necessario un accordo preventivo.
Pertanto, al di fuori delle ipotesi in cui la fatturazione elettronica rappresenta un obbligo, se all’atto della ricezione il destinatario rifiuta il formato elettronico, adottando un comportamento concludente che consiste nella stampa della fattura, quest’ultima può essere gestita dal destinatario come fattura cartacea, fermo restando che l’emittente deve continuare a gestirla come fattura elettronica (circ. 18/E/2014).
Conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica.
Se il destinatario del documento, nelle ipotesi previste, rifiuta l’acquisizione del documento in tale formato può scegliere, invece, se procedere alla conservazione secondo le modalità tradizionali, ovvero in modalità elettronica.
Il processo di conservazione elettronica termina con l’apposizione di un riferimento temporale “opponibile a terzi” sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi annuale.
Si fa presente che, nell’ambito della piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito che garantisce la conservazione elettronica delle fatture, nel rispetto del DM 17.6.2014, previa sottoscrizione di un accordo di servizio da parte del soggetto passivo IVA.
Cosa fare – Le prime indicazioni
Al fine di rispettare il nuovo obbligo normativo consiglio di:
a) richiedere le proprie credenziali fisconline all’agenzia delle entrate utili per accedere al sito fatture e corrispettivi dove sarà possibile creare la propria fattura elettronica, controllarla, firmarla digitalmente (sigillarla) ed inviarla ai propri clienti;
b) raccogliere gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti i propri clienti al quale saranno spedite le fatture elettroniche emesse;
c) sottoscrivere online all’interno del sito fatture e corrispettivi l’accordo di servizio per l’utilizzo del servizio di conservazione offerto dall’agenzia delle entrate.
Che ne dite … ci mandiamo qualche fattura elettronica appena possibile?