La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
Per il 2019 è nuovamente consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
A tal fine, occorrerà che entro l’1.7.2019:
- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’imposta si applica sul valore di perizia del bene oggetto di rivalutazione.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica l’aliquota del:
- 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell’1.1.2019;
- 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell’1.1.2019;
- 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art.67 del TUIR.
Cosa fare
Qualora fosse ipotizzabile una futura cessione di quote societarie ovvero di terreni da cui scaturirebbe una plusvalenza, che sarebbe tassata con aliquota 26% (partecipazione non qualificata) o con aliquote IRPEF ordinarie (partecipazione qualificata), sarebbe utile approfondire la convenienza complessiva di questa opzione rivalutativa.