La pace fiscale

La pace fiscale

È stata introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.

La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazioni fiscali presentate.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.

Devono poi essere debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (i menzionati debiti, intendendosi per tali i carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010, sono annullati di diritto).

La legge è alquanto chiara nel riferirsi a omessi versamenti di tributi dichiarati, dunque sono fuori dalla definizione gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta.

Del pari, sono esclusi gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati (art. 36-ter del DPR 600/73).

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art.30 del DPR 602/73), corrispondendo:

– il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500,00 euro;

– il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500,00 e 12.500,00 euro;

– il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra euro12.500,00 e 20.000,00.

La procedura inizia con l’apposita domanda da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).

Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicala liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione.

L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: tra l’altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.

Il dovuto si paga in 3 anni con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, dall’1.12.2019.

Le rate sono pari:

  • al 35% con scadenza 30.11.2019,
  • al 20% con scadenza31.3.2020,
  • al 15% con scadenza il 31.7.2020,
  • al 15% con scadenza il 31.3.2021,
  • al 15% con scadenza il 31.7.2021.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

Il regime dei versamenti segue quello per la rottamazione dei ruoli dell’art. 3 del DL 119/2018, dunque il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora.

Anche in tal caso, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

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