Come ridurre il carico fiscale – La residenza
Ai sensi dell’art. 2 del TUIR, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti, in Italia e all’estero (c.d. “worldwide principle”).
I soggetti non residenti sono, invece, tassati in Italia solo in relazione ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Qualsiasi indagine in merito alla territorialità dei redditi e al loro regime di tassazione implica pertanto la preventiva valutazione della residenza fiscale del contribuente.
Criteri di individuazione delle residenza fiscale delle persone fisiche
Ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente (art. 2 co. 2 del TUIR):
– sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
– hanno il domicilio nel territorio dello Stato;
– hanno la residenza nel territorio dello Stato.
Pertanto al fine di evitare l’imposizione fiscale italiana, una delle possibili soluzioni prevede il trasferimento della propria residenza all’estero.
I principali elementi di prova della propria nuova residenza estera sono indicati nella C.M. 2.12.97 n. 304/E, vale a dire:
– disponibilità di un’abitazione permanente nel Paese estero adeguata ai bisogni abitativi personali e familiari;
– stipula di contratti di locazione o acquisto di immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi personali e familiari;
– pagamento di canoni per la fornitura di servizi (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) nel Paese estero;
– assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;
– svolgimento di un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di attività economica nel Paese estero;
– mantenimento della famiglia all’estero, con iscrizione ed effettiva frequenza dei figli in istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
– accreditamento nel Paese estero di proventi ovunque conseguiti e movimentazione di somme di denaro o altre attività finanziarie;
– possesso all’estero di beni anche mobiliari;
– eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero.
Utili spunti a futura difesa della “nuova residenza” sono riportati in alcune importanti Sentenze della Cassazione.
Cass. 15.6.2016 n. 12311
Ai fini di escludere la residenza fiscale in Italia di un contribuente, non basta la sua iscrizione all’AIRE, ovvero la sua cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente, ma è necessario che il contribuente non abbia in Italia né la residenza, né il domicilio.
Cass. 4.9.2013 n. 20285
Al fine di dimostrare l’effettiva residenza all’estero è sufficiente provare il pagamento dell’affitto relativo ad un appartamento e delle relative spese accessorie ed utenze (telefoniche, televisive, ecc.), non rilevando i numerosi biglietti aerei aventi come città di partenza e di arrivo l’Italia, essendo consequenziali alla professione del contribuente (sportivo professionista).
Cass. 4.4.2012 n. 5382
La mera cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all’AIRE non è sufficiente ad escludere la residenza fiscale in Italia di una persona che ha, invece, conservato in Italia il suo domicilio, vale a dire il centro dei suoi affari e interessi.
Cass. 29.12.2011 n. 29576
Deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, e ciò anche in base ad elementi presuntivi (acquisto di beni immobili, gestione di affari in contesti societari, disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorre diversi periodi dell’anno).
Cass. 19.5.2010 n. 12259
I soggetti con residenza anagrafica all’estero devono essere considerati residenti ai fini fiscali in Italia se è possibile dimostrare che qui essi hanno il loro domicilio, determinato a norma dell’art. 43 c.c., sulla base di elementi personali e patrimoniali (disponibilità di molti conti correnti con cospicue movimentazioni in Italia e intestazione ad una società controllata di una villa tenuta a disposizione di un familiare).
Cass. 3.3.2010 n. 5046
L’ufficio non è legittimato ad emanare un avviso di accertamento sulla base del trasferimento fittizio della residenza all’estero ad opera del contribuente, senza fornire motivazioni valide o considerare le argomentazioni addotte dal contribuente.
Tutto ciò premesso …. Voi dove ve ne andreste?