Adozione di criteri di liquidazione nel bilancio

Adozione di criteri di liquidazione nel bilancio

Il principio contabile Oic 11, par. 23, prescrive che in assenza di cause di scioglimento anticipato della società (ex articoli 2484 e 2485 cod. civ.) , qualora vi sia la capacità dell’impresa di permanere come complesso aziendale funzionante, la valutazione delle voci di bilancio deve essere comunque compiuta:

  • nella prospettiva della continuazione dell’attività ”; ma

  • tenendo conto nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo”; e

  • fornendo nella Nota integrativa una approfondita descrizione di “tali circostanze” e degli “effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.

Pertanto i due concetti richiamati dal principio presuppongono che a) la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri applicabili nell’ambito della continuità aziendale e b) soltanto l’accertamento di una causa di scioglimento anticipato della società ex articolo 2484 cod. civ.comporta l’abbandono di detti criteri di “continuità aziendale”.

L’adozione di criteri di liquidazione  è quindi consentita dall’Oic 11 soltanto successivamente all’avvio della fase di liquidazione.

Leave a Reply