Adozione di criteri di liquidazione nel bilancio
Il principio contabile Oic 11, par. 23, prescrive che in assenza di cause di scioglimento anticipato della società (ex articoli 2484 e 2485 cod. civ.) , qualora vi sia la capacità dell’impresa di permanere come complesso aziendale funzionante, la valutazione delle voci di bilancio deve essere comunque compiuta:
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“nella prospettiva della continuazione dell’attività ”; ma
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“tenendo conto nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo”; e
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fornendo nella Nota integrativa una approfondita descrizione di “tali circostanze” e degli “effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”.
Pertanto i due concetti richiamati dal principio presuppongono che a) la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri applicabili nell’ambito della continuità aziendale e b) soltanto l’accertamento di una causa di scioglimento anticipato della società ex articolo 2484 cod. civ.comporta l’abbandono di detti criteri di “continuità aziendale”.
L’adozione di criteri di liquidazione è quindi consentita dall’Oic 11 soltanto successivamente all’avvio della fase di liquidazione.